Annientamento Democratico: tortura nelle prigioni italiane *

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La televisione, i giornali, i partiti si sdegnano e si commuovono difronte a testimonianze di atti di tortura nei paesi latinoamericani o dell’est, che tanto invocano i diritti umani per i prigionieri politici degli altri stati, fingono di ignorare, o addirittura stravolgono, ciò che accade dentro le prigioni italiane, dentro i lager di regime democratico.

Le poche notizie che si riescono a sapere riguardo a ciò, si devono al coraggio di detenuti e loro familiari che, nonostante il rischio, cercano di rompere il muro di silenzio che lo stato ha innalzato intorno alle galere.

I “bracci speciali” delle prigioni del “democratico” regime italiano

Soprattutto riguardo i famigerati “bracci speciali” e “carceri speciali”, creati dallo stato per distruggere il fisico, la mente, la personalità, di quei detenuti politici ritenuti pericolosi […] perché dentro le carceri cercano di combattere le loro lotte, cercano di mantenere i contatti coi compagni esterni.

Questi carceri che stanno “fiorendo” sempre più numerosi sul suolo italiano, vivono grazie ad un piccolo articolo della riforma carceraria del ‘75 [2] [3], il cosiddetto articolo 90.

Nella pratica, l’applicazione del suddetto articolo significa:

  • isolamento assoluto – un ora d’aria alla settimana -;
  • un colloquio al mese attraverso vetro antiproiettile;
  • blocco delle telefonate e dei pacchi;
  • censura della posta;
  • impossibilità di ricevere libri, riviste, ecc.;
  • perquisizioni corporali quotidiane [4].

Il quadro di ingiustizie e violenze nelle carceri italiane non si ferma a queste testimonianze: carabinieri e guardie, col permesso dello stato e della legge, continuano ad annientare prigionieri politici e comuni.

Sta a noi compagni cercare di impedirglielo.

Fonti e Note:

* da: Gruppo Politico Musicale Opposizione, raccolto da AntiUtopia, 1983 [ PDF del volantino originale ], recuperato da Archive.org.

[2] Il famigerato articolo 90 è istituito con la Legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

L’articolo 90 così recita: “Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”.

[3] Con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 – conosciuta anche come legge Gozzini dal suo promotore Mario Gozzini ( senatore del PCI ) – l’articolo 90 fu abolito. E’ stato in vigore, quindi, per oltre undici anni. Successive legislazioni emergenziali ( vedi art. 41 bis ), tuttavia, l’hanno di fatto reintrodotto poco dopo.

[4] alle procedure “legali” si aggiungono quelle più spicce e pratiche: le botte, i pestaggi brutali, le umiliazioni, le offese alla dignità personale quali le frequenti “accurate” perquisizioni anali e vaginali …

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